In riferimento ai vari articoli di stampa inerenti il contenzioso tra la Fasano costruzione e il Comune di Catania, mi corre l'obbligo di alcune precisazioni per ristabilire i reali termini di una questione che, com'è ormai noto, scaturisce dall'acquisto di alloggi avvenuto nell'anno 1989 di cui l'Amministrazione Comunale non liquidò alla controparte il 10% del prezzo complessivo.
Con la sentenza in argomento n. 4480/2010, a oggi mai notificata all'Ente in forma esecutiva dalla parte attrice, il Giudice Unico del Tribunale Civile di Catania dott. Massimo Escher pronunciava la risoluzione dei contratti di vendita degli immobili per inadempimento contrattuale, per non avere pagato la rimanente somma di quanto originariamente pattuito, condannando il Comune di Catania al pagamento di € 5.211877,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento.
Per comprendere i termini reali della questione è necessario però precisare che già nel 1993 analogo contenzioso tra l'impresa Massimino Salvatore e figli, la S. Paolo Costruzioni e il Comune di Catania veniva definito anch'esso per inadempimento contrattuale sempre per non avere liquidato la somma rimanente del 10% rispetto all'importo pattuito, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno da quantificare in separata sede. Avverso tale sentenza veniva proposto appello, ma il Collegio di Difesa del Comune nella riunione del 17 Maggio 1994, presieduta dal Sindaco pro tempore, si esprimeva favorevolmente all'accordo transattivo che nel frattempo era stato avanzato considerando, si riporta testualmente “il non fausto pronostico dell'appello e dell'ulteriore proseguo della causa alla luce degli orientamenti del giudice di merito in tema di risarcimento danni”, acconsentendo dunque a una liquidazione alla controparte di £ 23.500.000.000 (23 miliardi e 500 milioni di lire) con il conseguenziale abbandono del giudizio di secondo grado. Questo determinante orientamento è stato peraltro espressamente richiamato dal giudice di primo grado nella sentenza a favore della Fasano Costruzioni.
Alla luce di quanto sopra e in presenza di un giudicato formatosi su identica fattispecie, alla luce delle ragioni poste a fondamento del giudizio avvalorate nel merito dal precedente comportamento dell'Amministrazione comunale negli anni 1993/94, l'Avvocatura Comunale, a seguito di comunicazione della Cancelleria della Corte di Appello del 6 Aprile 2011, non ha ravvisato l'opportunità di proporre appello ritenendo, coerentemente a comportamenti analoghi tenuti negli anni precedenti, che esso sarebbe stato finalizzato alla mera remora del pagamento, con responsabilità erariali conseguenti per l'inevitabile lievitazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme già liquidate.
Avv. Giovanna Muscaglione
Avvocato Capo del Comune di Catania