La Regione Siciliana ha regolamentato con il Decreto 3 agosto 2010 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che introduce importanti novità nella disciplina del Bollino Blu.
Per gli automobilisti, invece, non cambierà molto: non vi sarà più l'obbligo di esposizione del Bollino Blu sul parabrezza e le ZTL saranno presenti in tutti i Comuni dell'isola.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Bollini Blu tel. 0957425609"
Decreto 3 agosto 2010 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Decreto 3 agosto 2010.
Disposizioni relative alla limitazione della circolazione
degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione
degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico
ambientale e naturale.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione
regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive
modificazioni, che prevede la potestà del sindaco,
entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o
di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze
di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico ambientale e naturale conformemente
alle direttive impartite dal Ministro per i lavori pubblici,
sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro per
l'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed
il Ministro per i beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che
impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni
di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento
entro i limiti fissati dalle norme regolamentari
e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse
ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente
applicabili;
Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive
modificazioni, e l'appendice VIII al titolo V dello stesso
decreto;
Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 15 aprile
994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle
aree urbane;
Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 25 novembre
1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi
all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
Visto il decreto dei Ministro per i trasporti e per la
navigazione 28 febbraio 1994, con il quale sono state individuate
le imprese abilitate ai controlli delle emissioni
inquinanti degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva comunitaria CEE 96/96 (recepita con
decreto ministeriale 6 agosto 1998) e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con la
quale sono stati, tra l'altro, fissati i valori limite delle emissioni
inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
Visto il decreto interministeriale emanato dal
Ministro per i trasporti e per la navigazione di concerto
con i Ministri per l'ambiente e per la sanità del 5 febbraio
1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle
emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva del Ministro per i lavori pubblici
7 luglio 1998, sul controllo dei gas di scarico dei veicoli
(bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 285/92 (nuovo codice della strada);
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
"Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali: Ordinamento del
governo e dell'amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. n. 504/Area 1ª/S.G. del 29 dicembre
2009 di nomina degli Assessori regionali, con il quale,
l'onorevole Luigi Gentile è stato nominato Assessore
regionale;
Visto il D.P.Reg. n. 1/Area 1ª/S.G. dell'11 gennaio 2010
con il quale, l'Assessore regionale Luigi Gentile è stato preposto
all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità;
Visto il piano regionale di coordinamento per la tutela
della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto
n. 176/GB del 9 agoto 2007 dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente;
Considerato che tra gli interventi previsti dal piano di
azione del predetto piano regionale è stato disposto che, a
partire dall'1 luglio 2009, tutti i veicoli a motore di proprietà
di persone o enti aventi residenza o sede nella
Regione siciliana, e immatricolati da oltre un anno, per
circolare sul territorio regionale devono essere in grado di
attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro per i trasporti e per la
navigazione 5 febbraio 1996 mediante esibizione del "bollino
blu" e il possesso del certificato relativo al controllo
delle emissioni;
Considerato che, ai fini della prevenzione dell'inquinamento
atmosferico, sono stati adottati da parte dei sindaci
di diversi comuni ordinanze con le quali viene subordinata
la circolazione di determinate categorie di veicoli al
possesso di una attestazione di rispondenza delle emissioni
inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo
controllo delle stesse;
Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare
l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato
precedente;
Considerato che il Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti ha attivato il sistema
M.U.S.A. "Mobilità urbana per la sostenibilità
ambientale" - già sperimentato con successo e già attivo
presso il comune di Palermo - per la rilevazione telematica
dell'inquinamento atmosferico dei veicoli, che consiste
nella implementazione di un sistema telematico che
consente di rilevare, all'atto delle operazioni di controllo
dei gas di scarico dei veicoli, direttamente dalle attrezzature
utilizzate per le verifiche, i dati relativi alle concentrazioni
degli inquinanti misurati e, unitamente ai dati di
pagamento, di trasmetterli e archiviarli in un data base
dedicato, a disposizione dei singoli comuni, che consente
di effettuare statistiche idonee a valutare lo stato complessivo
del parco veicoli e a predisporre iniziative di
tutela ambientale;
Considerato che il sistema M.U.S.A. è finalizzato ad
informatizzare tutte le procedure legate all'esistente "bollino
blu" adesivo, eliminando lo stesso, in quanto la ricevuta
è dotata di un apposito codice a barre che rende, tra
l'altro, impossibile la contraffazione;
Considerato che, in base ad accordi già stipulati,
ANCI - Sicilia gestirà il software che consente l'applicazione
del sistema M.U.S.A.;
Considerato che la ANCI-Sicilia, anche attraverso i
propri partner, curerà l'interfaccia con il sistema bancario;
Visto il decreto del dipartimento regionale trasporti
e comunicazioni di approvazione del protocollo d'intesa
stipulato l'8 ottobre 2009 tra la Regione siciliana -
Dipartimento trasporti e comunicazioni e
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in base
al quale la Regione siciliana si è impegnata a trasferire
22 8-10-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44
8-10-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 44 23
all'ANCI il know how acquisito nell'implementazione
delle procedure del sistema M.U.S.A. (bollino blu dematerializzato)
sul territorio siciliano mentre l'ANCI si
impegna a diffondere la predetta iniziativa presso i
comuni italiani;
Decreta:
Art. 1
I sindaci dei comuni della Sicilia, ai sensi della normativa
vigente, dispongono, a far data dal 1° gennaio 2011, la
limitazione della circolazione agli autoveicoli che non
abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico.
Sono assoggettati al controllo dei gas di scarico per l'anno
2011:
1) gli autoveicoli, ad uso proprio o di terzi, destinati al
trasporto di persone e/o di merci, di proprietà od in locazione
finanziaria a persone fisiche residenti in uno dei
comuni della Sicilia ovvero a persone giuridiche aventi
sede principale o secondaria in Sicilia, dotati di:
a) motore ad accensione comandata, alimentati con
qualsiasi tipo di combustibile (benzina, gas, gpl), immatricolati
dall'1 gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;
b) motore con accensione spontanea, alimentati
con qualsiasi tipo di combustibile, ed immatricolati dall'1
gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;
2) gli autoveicoli immatricolati dall'1 gennaio 2008 e
che abbiano percorso più di 80.000 Km.
I veicoli immatricolati nel corso dell'anno 2007, qualsiasi
sia il tipo di motore, saranno sottoposti, nell'anno
2011 alla prima revisione periodica prevista dall'art. 80 del
decreto n. 285/92 ed in tale occasione verranno sottoposti
anche al controllo dei gas di scarico;
Sono esonerati dal controllo:
- gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico,
di cui all'art. 60, comma 4, del codice delle strada
e di cui al decreto del Ministro per le infrastrutture e
per i trasporti del 17 dicembre 2009.
Art. 2
L'emanazione dell'ordinanza di divieto all'interno del
centro abitato deve essere posta a conoscenza degli utenti
della strada mediante l'apposizione, in corrispondenza dei
segnali di inizio centro abitato, del segnale di divieto di
transito di cui alla fig. II.46 del regolamento di esecuzione
del codice della strada, corredato da pannello integrativo
riportante la scritta "eccetto veicoli autorizzati per zona
bollino blu". Detto segnale di divieto dovrà essere presegnalato,
mediante i segnali di indicazione e di preavviso,
in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama
l'eventuale percorso alternativo individuato.
L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni
inquinanti degli autoveicoli, ai fini della limitazione della
circolazione degli stessi, deve essere provata mediante
apposita documentazione, dotata di codice a barre, attestante
la regolarità delle emissioni di gas di scarico e
riportante la data del controllo, la targa del veicolo ed i
valori delle emissioni inquinanti rilevate.
Tale documentazione deve essere custodita a bordo
del veicolo ed esibita a richiesta dei soggetti che svolgono
servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo
n. 285/92.
Art. 3
I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli
che circolano entro il centro abitato per il quale é
stato adottato il provvedimento. Dal divieto sono esclusi
gli autoveicoli del tipo omologato ai sensi della direttiva
comunitaria 91/441 o successive, immatricolati da non
oltre quattro anni e che abbiano percorso sino ad 80.000
Km. Sono inoltre escluse le categorie di autoveicoli che
saranno individuate dal sindaco in considerazione della
necessità di contemperare le esigenze di prevenzione dagli
inquinamenti e di svolgimento delle attività sociali e produttive.
Art. 4
L'attestazione di cui all'articolo 2 é rilasciata dai servizi
provinciali della Motorizzazione civile, ovvero dalle
imprese o consorzi o società consortili di cui all'art. 80,
comma 8, del codice della strada, autorizzate ad effettuare
l'attività di revisione degli autoveicoli ovvero dalle
imprese di autoriparazione individuate dal decreto del
Ministro per i trasporti e per la navigazione 28 febbraio
1994, i quali devono esporre all'esterno dei propri locali
un apposito contrassegno, le cui caratteristiche e modalità
di rilascio verranno stabilite con successiva circolare
attuativa del presente decreto.
Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli
interessati, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare
e dell'accertamento della disponibilità di idonea ed efficiente
strumentazione, omologata ai sensi delle normative
vigenti. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonché le
imprese o consorzi o società consortili autorizzate ad
effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli devono
provvedere al rilascio del bollino blu all'atto della revisione
medesima, oltre che all'atto delle verifiche effettuate su
richiesta dei proprietari degli autoveicoli.
Art. 5
L'attestazione che certifica il rispetto dei limiti delle
emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi
decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli
autoveicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 1988. Per gli
autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione
di cui sopra ha validità semestrale.
L'attestazione è rilasciata dai soggetti indicati nell'art.
3 dopo l'effettuazione con esito positivo del controllo
del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti effettuato
secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale
emanato in data 5 febbraio da parte del Ministro per
i trasporti e per la navigazione di concerto con i Ministri
per l'ambiente e per la sanità.
Art. 6
Nel disciplinare, di cui all'art. 4, sono definiti gli obblighi
ed i compiti che i richiedenti assumono nei confronti
del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le modalità
ed i costi di svolgimento del servizio sia nei confronti
dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo sia nei
confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati,
le forme di controllo esercitate dal comune ovvero dall'ente
o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio
di istituti specializzati, nonché le penali da applicare in
caso di inosservanza delle clausole del disciplinare fermo
restando l'applicazione delle sanzioni previste da norme di
legge.
Art. 7
All'attuazione del controllo finalizzato al rilascio dell'attestazione
si darà corso utilizzando il sistema M.U.SA.
(bollino blu dematerializzato).
L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità provvederà ad emanare entro il 31 dicembre
2010 apposita circolare attuativa del presente decreto ed
a costituire un tavolo permanente, con funzioni di consultazione
istituzionale, con l'ANCI-Sicilia, i comuni
capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore
ai 40 mila abitanti, l'ARPA Sicilia, le associazioni
rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese
e degli eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.
Il presente decreto sarà inviato alla competente ragioneria
centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 2010.
GENTILE
N.B.: La ragioneria centrale ha restituito il decreto privo di visto in
quanto non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 23/99
dell'Assessorato regionale dell'economia.
(2010.32.2355)110
Fonte: Ufficio Bollino Blu