La legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. recante “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”,  c.d. “Piano Casa”, ha promosso misure straordinarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, consentendo l’ampliamento degli edifici esistenti, con specifiche caratteristiche, ultimati entro la data del 31 dicembre 2015 (rif. ex art. 27 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.).
Con Sentenza di Corte Costituzionale n. 90/2023 depositata in data 09/05/2023, è stata dichiarata  l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli di legge:
- art. 37, comma 1, lett. a) e d) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 37, comma 1, lett. c) numero 1) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2.

Visti:
·    le motivazioni, di ordine generale, per cui la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei sopra indicati articoli impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare del comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. b) della L.R. 18 marzo 2022, n.2;
·    la Circolare n. 5 del 20/06/2023 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, avente ad oggetto: “Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. “Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” - Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2023”.

Si prende atto che, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (GURI n. 19 del 10/05/2023 - 1°serie speciale “Corte Costituzionale”) della suddetta Sentenza, la norma del “Piano Casa” non può essere più invocata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale.

Conseguentemente, per tutte le istanze presentate e non concluse, la Direzione Urbanistica comunica che sarà notificata la conclusione del procedimento.

Per dettagli si rimanda alla consultazione dei suddetti atti: