Piano Casa

L.R. 23/03/2010 n. 6 “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”.

Pubblicato il:

17 giugno 2015

Ultima revisione:

30 novembre 2023

 

La legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. recante “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”,  c.d. “Piano Casa”, ha promosso misure straordinarie finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, consentendo l’ampliamento degli edifici esistenti, con specifiche caratteristiche, ultimati entro la data del 31 dicembre 2015 (rif. ex art. 27 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.).

In data 06/08/2010 è stata approvata la Del. Consiglio Comunale n. 60 inerente il “Piano Casa”, avente per oggetto “L.R. 23/03/2010 n. 6 “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” - modalità applicative dell’art. 6 comma 4.

 


 

 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 90/2023.

AVVISO

Con Sentenza di Corte Costituzionale n. 90/2023 depositata in data 09/05/2023, è stata dichiarata  l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli di legge:
- art. 37, comma 1, lett. a) e d) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 37, comma 1, lett. c) numero 1) della l.r. 6 agosto 2021, n.23;
- art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2022, n.2.
Visti:
·    le motivazioni, di ordine generale, per cui la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dei sopra indicati articoli impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare del comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. b) della L.R. 18 marzo 2022, n.2;
·    la Circolare n. 5 del 20/06/2023 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, avente ad oggetto: “Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e ss.mm.ii. “Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” - Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2023”.

Si prende atto che, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (GURI n. 19 del 10/05/2023 - 1°serie speciale “Corte Costituzionale”) della suddetta Sentenza, la norma del “Piano Casa” non può essere più invocata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale. 

Conseguentemente, per tutte le istanze presentate ed in itinere, sarà notificata la conclusione del procedimento.

Per dettagli si rimanda alla consultazione dei suddetti atti:

 

 


Termine di presentazione delle istanze

Ai sensi dell’art. 70 c.1 della L.R. n. 3 del 17-03-2016 e con riferimento alla Del. G.R. n. 538 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Approvazione disegno di legge: L.R. 23 marzo 2010, n.6 art. 2. Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”, il termine di scadenza per la presentazione delle pratiche di PIANO CASA, ex L. 23/03/2010 n. 6, è stato prorogato al 31/12/2020.

Con successiva approvazione della L.R. 30/12/2020 n. 36, avente ad oggetto: " Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie", art. 5, comma 1, è stato prorogato il termine di validità del Piano Casa  al 31/12/2023 (termine dichiarato illegitttimo a seguito sentenza Corte Costituzionale n.90/2023). 

 


 

Sportello Unico per l'edilizia - S.U.E.

Le istanze di Piano Casa devono essere trasmesse, unicamente, attraverso lo Sportello Unico per l'edilizia - S.U.E. - https://etnaonline.comune.catania.it/etnaonline-portale , utilizzando il modello SCIA2. 


Adempimenti ai sensi dell’art. 36 della LR. n. 1 del 22 Febbraio 2019:

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019, al fine di tutelare le prestazioni professionali rese alla pubblica amministrazione, per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente,  dai seguenti documenti integrativi :

  1. lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo.


Adempimenti alle norme di tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto 

In ottemperanza alla Delibera G.M. n. 24 del 03/03/2016, ed in applicazione della L.R.10 del 29/04/2014, avente ad oggetto: " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", l’istanza di Permesso di Costruire dovrà essere corredata della "Dichiarazione di autodenuncia relativa al possesso di manufatti in amianto" da presentare alla Struttura Territoriale ARPA, utilizzando la modulistica allegata alla Deliberazione G.R. n. 101 del 20/04/2015 e riportata nell'All. A, di seguito allegata: modello ad uso dei privati ; modello ad uso delle imprese

Diversamente nel caso di non presenza di manufatti in amianto, l’istanza di Concessione Edilizia dovrà essere corredata da autocertificazione, ex art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, a firma del richiedente o del tecnico incaricato:  modello di autocertificazione


Diritti di Segreteria

Il rilascio del Permesso di Costruire/SCIA "Piano Casa" ex L. n. 6 del 23/03/2010 prevede il pagamento dei Diritti di Segreteria di € 800,00  e di € 1500,00 per Sanatoria Edilizia, approvati con Del. CC. n. 04 del 29/01/2019 e riportati nell'Allegato SUE.


Riferimenti

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